PMI: definizioni e differenze

La definizione comunitaria di piccola e media impresa, anche detta PMI, è molto importante perché è in base ad essa che è possibile individuare la possibilità di accedere a incentivi pubblici, aiuti di Stato e contributi in de minimis nell’ambito di strumenti e bandi di finanza agevolata.

La definizione

La risposta è contenuta nella Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla “definizione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Secondo la normativa comunitaria si considera impresa “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. ..Sono considerate tali anche le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

La norma distingue tre categorie di imprese: la micro, la piccola e la media impresa.

La Micro impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 10 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

La Piccola impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 50 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

La Media impresa è costituita da imprese che:

  • hanno meno di 250 occupati;
  • hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Il numero di dipendenti deve essere calcolato in termini di Unità Lavorative Anno (ULA), considerando i lavoratori dell’impresa:

Il requisito relativo al numero di dipendenti, deve sempre sussistere in concomitanza o al requisito di fatturato o a quello del totale di bilancio, a seconda della convenienza dell’azienda. 


Numero di OccupatiFatturato Totale di bilancio
MICRO IMPRESA< 10< 2< 2
PICCOLA IMPRESA< 50< 10< 10
MEDIA IMPRESA< 250< 50< 43

1. Numero di dipendenti

  • a tempo determinato o indeterminato;
  • iscritti nel libro matricola dell’impresa;
  • legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
  • imprenditori e soci che svolgono attività lavorativa in azienda, purché percepiscano dei compensi per l’attività lavorativa svolta.

Non rientrano tra i dipendenti:

  • gli apprendisti con contratto di apprendistato;
  • i lavoratori con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

2. Per fatturato annuo si intende l’importo netto del volume di affari comprendente le vendite e le prestazioni di servizi che costituiscono l’attività ordinaria dell’impresa, diminuiti degli sconti ed abbuoni concessi alle vendite, dell’IVA e delle altre imposte direttamente connesse con la vendita.

3. Il totale di bilancio: si intende il totale dell’attivo patrimoniale.

Sia il fatturato che il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la data di sottoscrizione della richiesta di agevolazione.

Il requisito di indipendenza

La classificazione prevede che l’impresa oltre al numero dei dipendenti e ai dati di fatturato e bilancio debba possedere anche il requisito di indipendenza.

Imprese indipendenti

Si considera “indipendente” l’impresa il cui capitale o diritti di voto non siano detenuti per più del 25% da una o più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.

La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le seguenti categorie di investitori:

  • società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  • università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
  • investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  • enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

Qualora non sia rispettato il requisito di indipendenza al fine di determinare la dimensione aziendale è necessario sommare in proporzione o in toto il numero degli occupati e il fatturato o totale di bilancio delle imprese associate o collegate.

Imprese collegate

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

a) l’impresa in cui un’altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

b) l’impresa in cui un’altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

c) l’impresa su cui un’altra impresa ha il diritto, in virtu’ di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante;

d) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”.

L’impresa si ritiene altresì collegata ad un’altra tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte della loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

 Il collegamento in questo caso si verifica se, contemporaneamente:

  • la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto posseggono in entrambe le imprese, congiuntamente, nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;
  • le attività svolte dalle imprese devono essere ricompresse nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2007, ovvero un’impresa ha fatturato all’altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

In questi casi, devono essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate ad imprese collegate, a meno che tali dati non siano già stati ripresi tramite bilancio consolidato.

Imprese associate

Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate, tra le quali esiste la seguente relazione:

“un’impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o piu’ imprese collegate, il 25% o piu’ del capitale o dei diritti di voto di un’altra impresa. La quota del 25% puo’ essere aggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all’impresa richiedente:

a) societa’ pubbliche di partecipazione, societa’ di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attivita’ di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;

b) universita’ o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti”.

Informazioni ed accompagnamento:

Per per ulteriori informazioni e/o approfondimenti potete contattarci presso la nostra sede ubicato ad Andria in via Giolitti n. 20 ai seguenti recapiti:

telefono studio: 0883 010190

mail: cpv.finanzasrl@gmail.com