Startup e PMI innovative – Incentivi fiscali de minimis

Startup innovative 2021: quali sono i requisiti per il processo di richiesta dello status e quali i vantaggi.

Cos’è

La misura è prevista dal D.L. Rilancio 34/2020 art. 38, commi 7 e 8 e prevede una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

Ai fini della fruizione dell’incentivo e prima dell’effettuazione dell’investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare istanza sulla piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative”.

La nuova misura del MISE prevede un limite massimo di investimento detraibile:

  • Per investimenti nel capitale di startup innovative fino a 100mila euro, per ciascun periodo di imposta, un ammontare di detrazione non superiore a 50mila euro.
  • Per investimenti nel capitale di PMI innovative fino a 300mila euro, per ciascun periodo di imposta, un ammontare di detrazione non superiore a 150mila euro.

Presentazione e finalizzazione delle istanze

L’istanza deve essere trasmessa al Ministero prima dell’effettuazione dell’investimento nell’impresa beneficiaria da parte del soggetto investitore. La start-up o PMI innovativa deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza. Per gli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2020, ai fini del riconoscimento dell’incentivo in capo al soggetto investitore, l’impresa beneficiaria può presentare l’istanza successivamente all’investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

L’iter di presentazione dell’istanza è articolato nelle seguenti fasi:

i) accesso tramite SPID alla piattaforma informatica;

ii) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e caricamento, ove previsto, del modulo di cui all’allegato n. 2 secondo quanto previsto al paragrafo 21 successivo, opportunamente compilato e sottoscritto con firma digitale;

iii) generazione del modulo di istanza sotto forma di documento immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;

iv) caricamento dell’istanza firmata digitalmente e invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;

v) rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento de minimis e della registrazione dell’aiuto «de minimis» presso il Registro nazionale aiuti.

Quali i requisiti per l’iscrizione al Registro delle Imprese come “Startup innovativa”

Possono ottenere lo status tutte le società di capitali, anche in forma di cooperative, che rispettano le seguenti condizioni:

  1. Avere sede di affari e interessi in Italia, in un altro Stato dell’Unione Europea o in altri Stati che aderiscono all’Accorso sullo spazio economico europeo;
  2. Certificare di non aver distribuito utili e, se di nuova costituzione, assicurare di non distribuirne per 4 anni;
  3. Non essere costituite a seguito di un’operazione di fusione o scissione, né derivare da cessione di aziende;
  4. Non avere valore di produzione annuo superiore a 5 mln di euro a partire dal secondo anno;
  5. Avere come oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico.

Inoltre, è richiesto il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti addizionali:

  1.  Le spese effettuate nell’ambito di ricerca e sviluppo sono uguali o maggiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;
  2. L’impiego di personale con dottorato di ricerca o in procinto di conseguire il titolo presso un’università italiana o straniera, o di laureati che abbiano svolto attività di ricerca per almeno 3 anni in percentuale uguale o maggiore a un terzo della forza lavoro complessiva, ovvero, di collaboratori o dipendenti in possesso di laurea magistrale in numero uguale o superiore a due terzi del personale totale;
  3. Il possesso di almeno una privativa (brevetto, marchio o diritti) relativa a un’invenzione industriale, digitale o biotecnologica.