Al via credito di imposta per imprese agricole e agroalimentari per commercio elettronico

È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate il provvedimento che definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per gli anni 2021 e 2022 a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per migliorare le potenzialità di vendita a distanza.

Il provvedimento, che è stato condiviso con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per gli aspetti relativi alla normativa sugli aiuti di Stato, concede il credito di imposta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio.

Le aziende agricole e agroalimentari potranno usufruire del 40 per cento del credito di imposta per le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Le disposizioni dell’articolo 1, comma 131, della Legge si applicano, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell’Allegato I del TFUE, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.

Soggetti beneficiari dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto, per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari. In caso di “rete contratto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete. In caso di “rete soggetto”, per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili.

Investimenti agevolabili e ammontare del credito d’imposta

Sono agevolabili le spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a:

  • dotazioni tecnologiche;
  • software;
  • progettazione e implementazione;
  • sviluppo database e sistemi di sicurezza.

L’effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Nel rispetto dei limiti di spesa il credito d’imposta compete, per ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA:

a) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE. L’agevolazione non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà;

b) nella misura del 40 per cento e nel limite di 25.000 euro dell’importo degli investimenti realizzati per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE;

c) nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari dell’importo degli investimenti realizzati per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023, per le piccole e medie imprese agroalimentari

Se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, calcolato applicando la percentuale stabilita al totale dell’investimento realizzato, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute secondo la disciplina degli aiuti «de minimis», determini il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Modalità e termini per l’invio della Comunicazione

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione. A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la Comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.

Il credito d’imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento.

Divieto di cumulo

Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell’agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello consentito.

E’ possibile consultare il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4474168/Provvedimento_20.05.2022.pdf/c35d5184-389d-54ed-16ca-670c38e693ec