È stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, il decreto che fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, a cui sono dedicate risorse pari a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR. Il 40% delle risorse è riservato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il decreto sarà ora notificato alla Commissione europea e successivamente partirà il bando che darà il via alla presentazione delle candidature dei progetti.
L’investimento persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli Orientamenti.
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
Si dà cosi avvio alla diversificazione delle fonti energetiche, spingendo sulle rinnovabili, che rappresentano un elemento centrale per ridurre i costi dell’energia sostenuti dalle aziende del settore.
Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.
Chi sono i beneficiari
Sono Soggetti beneficiari:
a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi;
c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.
Quali sono le spese ammissibili
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
In tutti i casi, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio “non arrecare un danno significativo all’ambiente”.
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete;
fino a un limite massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000,00.
b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
▪ demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/Kwp.
Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Non sono ammissibili i seguenti costi:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall’articolo 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale impianto o strumentazione;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.
Realizzazione degli interventi
I Soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco dei beneficiari ammessi al contributo, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del Soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.
Modalità di erogazione del contributo
Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda. L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
In ogni caso, l’erogazione del finanziamento è subordinata:
a) all’approvazione, da parte delle competenti autorità in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;
b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarità contributiva e fiscale;
c) all’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;
d) all’acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Modalità di presentazione delle domande
Il Soggetto beneficiario richiede il contributo attraverso la Piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.
Con i Provvedimenti è stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai Soggetti beneficiari o per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati.
Il Soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei Provvedimenti.
Sui siti del Ministero e del Soggetto attuatore è pubblicato l’elenco dei Soggetti beneficiari ammessi al contributo.
E’ possibile consultare l’Avviso completo al seguente link: file:///C:/Users/DELL/Desktop/dm-parchi-agrisolari.pdf
Informazioni ed accompagnamento
Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori informazioni e/o approfondimenti potete contattarci presso la nostra sede ubicata ad Andria in via Giolitti n. 20 ai seguenti recapiti:
telefono studio: 0883 010190
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