Con le modifiche approvate dalla Giunta al Regolamento regionale n. 17, “Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE)”, le imprese pugliesi possono accedere a contributi a fondo perduto maggiorati già dal mese di agosto e accelerare così il percorso di uscita dalla crisi causata dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Aumenta in particolare il contributo in conto impianti previsto dal Titolo II Capo 3 e Capo 6, misura regionale di sostegno finalizzata a favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole e medie imprese: con la modifica degli articoli 37 e 58 del Regolamento si prevede che il contributo aggiuntivo in conto impianti passi dal 20% al 35% per le piccole imprese e dal 20% al 30% per le medie imprese.

In sintesi, le novità e modifiche sono le seguenti, con l’indicazione di alcune altre caratteristiche peculiari dei due avvisi regionali:

TITOLO II CAPO 3:

  • Recepimento delle modifiche al Regolamento regionale n. 17/2014 tra cui, il più importante è quello relativo all’innalzamento del contributo aggiuntivo a fondo perduto. Infatti, con il solo riferimento agli investimenti in Macchinari ed Attrezzature, il contributo aggiuntivo spettante in conto impianti passa dall’attuale 20% al 35% per le piccole imprese(sino ad un massimale di 700.000 euro) e al 30% per le medie imprese (sino ad un massimale di 1,2 milioni di euro). Per le imprese che possiedono il Rating di legalità i massimali sono più elevati. Per quanto concerne le aziende che possiedono il Rating di legalità c’è un contributo aggiuntivo del 5% calcolato sull’importo dell’investimento (2,5% per le medie imprese). Si fa presente che il contributo per ampliamento e ristrutturazione degli immobili strumentali, invece, viene calcolato solo sul monte interessi del mutuo ottenuto da una Banca convenzionata necessario al fine di coprire, totalmente o parzialmente, gli investimenti previsti. Il contributo nella sua totalità non può superare il 45% per le piccole imprese e il 35% per le medie;
  • Indicazione da parte dell’impresa proponente nell’Allegato A del contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti nell’unità locale oggetto di richiesta di agevolazioni;
  • Inclusione dei Confidi vigilati tra i soggetti abilitati a presentare le domande di agevolazione al pari dei soggetti finanziatori (Banche) per conto delle imprese interessate;
  • Inserimento tra le attività ammissibili al finanziamento due nuovi codici ATECO:

47.73.10:  FARMACIE

47.30.00:  COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, limitatamente agli interventi riferiti alla realizzazione di “impianti tecnologicamente innovativi volti alla erogazione di combustibile efficiente e alternativo” (ad es.: gas naturale, biogas, idrogeno, elettrico, biocombustibile, combustibili sintetici, ecc…).

TITOLO II CAPO 6 (Turismo):

  • Per quanto concerne l’incremento del contributo anche qui il contributo aggiuntivo spettante in conto impianti passa dall’attuale 20% al 35% per le piccole imprese(sino ad un massimale di 700.000 euro) e al 30% per le medie imprese (sino ad un massimale di 1,2 milioni di euro).

La particolarità (da non sottovalutare specie per alcune tipologie di progetti) è che il contributo a fondo perduto che si somma a quello in c/interessi si calcola su tutti gli investimenti (anche sull’acquisto dell’immobile e sulle opere di ristrutturazione) e non solo su Macchinari ed Attrezzature (come sul Capo 3).

  • A parte l’inserimento dei nuovi codici ATECO, valido solo sul Capo 3, le modifiche viste sopra valgono anche sull’Avviso inerente il Turismo.

Informazioni ed accompagnamento

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