Dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, arrivano le indicazioni che rendono operativo lo stanziamento di 50 milioni di euro, nell’arco del biennio 2021 – 2022, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attualmente iscritte nel Registro elettronico nazionale e nell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto merci.
Chi può presentare la domanda
Le risorse sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative di investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte nel R.E.N. e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente ecosostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
Modalità di funzionamento
La fase introduttiva del procedimento di ammissione si articola in due fasi distinte e successive:
- La fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare l’importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento;
- La fase successiva della rendicontazione dell’investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
Sono previsti due periodi di incentivazione:
- Primo periodo: dal 02 maggio 2022 al 10 giugno 2022;
- Secondo periodo: dal 03 ottobre 2022 al 16 novembre 2022.
Per ciascuno dei suddetti periodi ogni impresa ha diritto alla presentazione di una sola domanda anche per più di una tipologia di investimenti.
Termini di presentazione delle domande
Sarà possibile presentare istanza, che avrà validità di prenotazione, all’interno dei due periodi di incentivazione.
Le istanze dovranno, a pena di inammissibilità, essere presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata dell’impresa richiedente e indirizzata a ram.investimenti2022@legalmail.it.
L’istanza dovrà essere inoltrata unitamente alla seguente documentazione:
- Modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito modello informativo, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell’impresa. Il modello si presenta in formato “pdf editabile”;
- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
- Copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto dell’incentivazione, avente data successiva al 16 dicembre 2021 e debitamente sottoscritto dalle parti.
Perfezionamento dell’investimento
Nella fase di rendicontazione, tutti i soggetti che hanno presentato domanda nel primo o nel secondo periodo di incentivazione, hanno l’onore di fornire la prova del perfezionamento dell’investimento e la prova che il medesimo è stato avviato in data successiva al D.M. 18 novembre 2021.
Laddove l’acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l’aspirante all’incentivo ha l’onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l’invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni può essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all’utilizzatore dalla società di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei benefici bancari effettuati dall’utilizzatore a favore della suddetta società.
Dovrà inoltre essere dimostrata la piena disponibilità del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene stesso.
Per quali investimenti è possibile partecipare
Le tipologie di investimento ammissibili sono state suddivise in tre classi:
- GRUPPO 1: acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2017. Per i veicoli a trazione alternativa è riconosciuto una maggiorazione del contributo per l’eventuale, contestazione rottamazione;
- GRUPPO 2: radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI di massa complessiva a partire da 3,5 tonnellate comprese, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonché Euro 6-D Final ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
- GRUPPO 3: acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica:
- Per il trasporto combinato ferroviario a norma UIC 596-5;
- Per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave a norma IMO, dotati di dispositivi innovativi per maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica. La contestuale rottamazione di un rimorchio determina una maggiorazione del contributo;
- Per acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t. per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (Reg. CE n. 651/2014). La contestuale rottamazione di un rimorchio determina una maggiorazione del contributo;
- Equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 t. allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli art. 17 e 36 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.
In caso di radiazione per rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t. con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica, gli aspiranti all’incentivo hanno l’onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici e condizioni, quali: copia del documento di immatricolazione dei veicoli rottamati oltre alla prova dell’avvenuta rottamazione con l’indicazione del numero di targa e con dichiarazione dell’impresa di demolizione dell’avvenuta rottamazione ovvero di presa in carico dei suddetti veicoli con l’impegno di procedere alla loro demolizione e indicazione del numero di targa ai fini della dimostrazione che l’immatricolazione sia avvenuta, per la prima volta in Italia, in data successiva all’entrata in vigore del D.M. 18 novembre 2021, n. 459.
A quanto ammonta l’agevolazione
La misura offre un contributo a fondo perduto che varia in base alla tipologia di investimento (ovvero, l’acquisto o la combinazione di più interventi):
- 4.000 € per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel elettrico) di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t;
- 14.000 € per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 t e fino a 7 t;
- 24.000 € per ogni veicolo elettrico superiore a 7 t;
- 9.000 € per ogni veicolo commerciale nuovo a trazione alternativa ibrida (diesel elettrico) e a metano CNG superiore a 7 t e fino a 16 t;
- 24.000 € per ogni veicolo a trazione alternativa LNG e CNG o a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 t;
- 40 % dei costi ammissibili, per un massimo di 2.000 €, per l’acquisto di dispositivi idonei alla riconversione di autoveicoli per trasporto merci, di massa fino a 3,5 t, come veicoli elettrici;
- 3.000 € per ogni veicolo commerciale leggero Euro 6-D Final ed Euro VI, pari o superiore a 3,5 t. e inferiore o pari a 7 t. con contestuale rottamazione di veicoli della stessa tipologia.
Nel caso delle imprese che, contestualmente alle acquisizioni, hanno proceduto anche con la radiazione per rottamazione di rimorchi e/o semirimorchi obsoleti, il contributo aumenta fino a 1.000 € per le piccole e medie imprese e fino a 5.000 euro per le grandi imprese.
Informazioni ed accompagnamento
Per la verifica della vostra idea progettuale oppure per ulteriori informazioni e/o approfondimenti potete contattarci presso la nostra sede ubicata ad Andria in via Giolitti n. 20 ai seguenti recapiti:
telefono studio: 0883 010190
mail: cpv.finanzasrl@gmail.com