Rilevante sottolineatura nell’articolo 7 del Decreto attuativo dell’iperammortamento 2026-2028 (Dm Iper), che seppur ancora in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, riproduce la stessa formulazione dell’articolo 38, comma 15, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Piano Transizione 5.0).
Vale a dire si stabilisce che sono abilitati al rilascio della certificazione contabile «i soggetti incaricati della revisione legale dei conti in base al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative».
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (previsto all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo). La dicitura «soggetti incaricati» è la stessa che nel Piano Transizione 5.0 ha consolidato la lettura applicativa del ministero delle Imprese e del Gse: l’impresa già dotata di organo di revisione legale (collegio sindacale con funzioni di revisione, revisore unico o società di revisione) non può rivolgersi a un revisore esterno per la certificazione delle spese ammissibili, ma deve avvalersi del soggetto già incaricato del controllo sul bilancio.
La scelta poggia su un’esigenza di indipendenza e continuità informativa: il revisore che certifica le spese ammissibili è lo stesso che ne verifica la rilevazione contabile nel bilancio d’esercizio. Lo stesso articolo 7 richiama del resto i principi di indipendenza ex articolo 10 del Dlgs 39/2010 e, in attesa della loro adozione, il codice etico Ifac.