Credito di imposta Transizione 5.0 – Operativo all’interno dell’ultimo Decreto PNRR

Con il decreto PNRR (D.L. 19/2024), approvato dal CDM del 26.02.2024 e pubblicato nella GU n. 52 del 01/03/20204, arrivano i crediti d’imposta per la transizione 5.0 a supporto della trasformazione digitale e sostenibile delle imprese.

BENEFICIARI

Il piano è dedicato a tutte le imprese che intendono effettuare nel corso del 2024 e 2025, “nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui scaturisca una riduzione dei consumi energetici”, senza distinzione di forma giuridica, settore economico, dimensione o regime fiscale.

Come per il piano 4.0, sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, ovvero che siano destinatarie di sanzioni interdittive.

Inoltre, per le imprese ammesse al credito d’imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, di cui agli Allegati A e B del piano Transizione 4.0, e che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si conseguono contemporaneamente:

  • una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione pari ad almeno il 3%,
  • ovvero ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, che verrà definito con successivo decreto del Mimit.

Nella sostanza, l’agevolazione ricalca l’ambito oggettivo degli investimenti in beni strumentali (materiali ed immateriali) 4.0, con la condizione ulteriore che gli stessi comportino una riduzione dei consumi energetici nelle misure sopra richiamate.

Per quanto attiene i beni classificati nell’allegato B, (software), viene ampliato, prevedendo l’ammissibilità agli incentivi anche per:

  • software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Impianti da fonti rinnovabili

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 12, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, cioè

  • 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Questa maggiorazione non è limitata al costo dei moduli, ma si estende al costo dell’intero impianto fotovoltaico.

Formazione del Personale

Rientrano all’interno dei costi ammissibili anche le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 % degli investimenti effettuati sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.

Il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

AGEVOLAZIONEAMMONTARE INVESTIMENTO
35% del costofino a 2,5 milioni di euro
15% del costooltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
5% del costooltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro

La misura del credito di imposta per ciascuna quota di investimento prevista è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni definiti in precedenza
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni descritti

Per gli impianti fotovoltaici si può arrivare ad un incentivo potenziale del 63% (45% di aliquota massima del Transizione 5.0 con la maggiorazione del 140% della base imponibile). La maggiorazione si applicherà sulla sola parte relativa agli impianti fotovoltaici e non anche ai beni strumentali e alla formazione.

Le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d’imposta per mitigare l’impatto di questa ulteriore spesa.

LA PROCEDURA

Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (da emanare entro il 01.04.2024), che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolabili;
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto del Mimit individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

Per accedere al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), la documentazione sopra richiamata, unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Le due certificazioni dovranno essere rilasciate da un valutatore indipendente (la lista sarà disposta dal futuro decreto attuativo, ma sono compresi in ogni caso EGE e Esco) e riguarderanno gli aspetti tecnici del progetto di investimento.

In particolare la certificazione ex ante deve attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali (beni materiali e immateriali, non quindi la parte dell’autoproduzione e autoconsumo).

La certificazione ex post deve invece attestare l’effettiva realizzazione di quegli investimenti.

Resta obbligatoria anche l’attestazione dell’avvenuta interconnessione.

MODALITA’ DI FRUIZIONE

Il credito d’imposta può essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del Gse all’Agenzia.

L’eventuale residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi in cinque quote annuali di pari importo. Un decreto che sarà adottato dal ministero delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, sentito il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, stabilirà le modalità attuative del credito d’imposta.

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta Transizione 4.0 né con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Due i provvedimenti attuativi attesi. Quello centrale dovrà essere adottato dal Mimit entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto e definirà sei aspetti:

  1. contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni e certificazioni;
  2. criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
  3. procedure di concessione e fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero;
  4. modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa;
  5. individuazione dei requisiti dei certificatori;
  6. eccezioni relative agli investimenti non agevolabili.

Il secondo decreto attuativo, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, definirà i requisiti dei formatori cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

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